martedì 29 novembre 2016

Verso il referendum costituzionale VIII [Un tentativo di sintesi]


Voterò NO per tantissimi motivi. Provo ad elencarne alcuni.

A)    Questioni di METODO

1.       «La sicurezza dei diritti e delle libertà di ognuno risiede nella stabilità della Costituzione, nella certezza che essa non è alla mercé della maggioranza del momento, e resta la fonte di legittimazione e di limitazione di tutti i poteri» (Manifesto dei valori del PD, 16 febbraio 2008).

2.       «La riforma è stata ideata e ostinatamente voluta dal Governo della Repubblica con la pressione e l’etero direzione dell'ex Presidente della Repubblica Napolitano» (Nino Di Matteo).

3.       La «contro-riforma costituzional-elettorale» (Flores d’Arcais) è stata elaborata e approvata da un Parlamento eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale: esso non è rappresentativo del paese reale. Tutta la “dottrina” giuridica, unanime, aveva chiesto che si tornasse al più presto alle urne. Si è invece niente poco di meno che riscritta la Costituzione!
4.       Si ricorre al referendum (oppositivo secondo alcuni, confermativo secondo altri) solo perché è mancato evidentemente quel consenso che l’art. 138 (che norma la “revisione” della Costituzione) considera condicio sine qua non: «Le costituzioni dei paesi democratici sono patti di convivenza, stabiliscono pre-condizioni che devono garantire tutti: qualunque costituzione degna di questo nome è tendenzialmente frutto di un consenso generale» (Luigi Ferrajoli).

5.       Modificare un terzo circa della Carta significa stravolgerla: «La riforma proposta non è una revisione della Costituzione, ma è un’altra costituzione: vengono cambiati 47 articoli su un totale di 139. E questo non è consentito: l’unico potere ammesso dall’articolo 138 della nostra Costituzione è un potere di revisione. Da questo discende il primo profilo di illegittimità» (Luigi Ferrajoli). Nulla importa che, come affermano i sedicenti riformatori, si tocchi solo la seconda parte: «la distinzione fra la prima e la seconda parte della Costituzione non è fondata su una netta cesura fra le due parti le quali invece sono intimamente connesse ed interdipendenti» (Fabrizio Politi).

B)    Questioni di MERITO

1.       «Si tratta di un cattivo riassetto organizzativo che, più che compiere un passo in avanti nella costruzione di un modello di “democrazia decidente” cerca di affermare in modo surrettizio le condizioni di una democrazia decisionista, infarcita di soluzioni procedurali atte ad affermare la supremazia di una maggioranza e a sgomberare, all’Esecutivo, ogni ostacolo sulla via della libera decisione» (Vincenzo Baldini). Siamo di fronte ad un implicito rafforzamento dell’esecutivo che, grazie al disposto combinato riforma costituzionale/riforma elettorale, può controllare, avendo bisogno della fiducia di una sola camera in cui siederanno il 70% di eletti scelti da partiti, il lavoro del legislativo, senza dover neanche più ricorrere al sistematico uso della fiducia.

2.       Questa democrazia “decisionista” è funzionale alle richieste di opache “agenzie” transnazionali (come la JP Morgan), che vogliono la cancellazione di elementi definiti “socialisti” delle Costituzioni nate nel secondo dopoguerra, che impediscono, tutelando la persona e il lavoro come fondante la sua dignità, la completa mercificazione dell’essere umano al servizio del capitale globale.

3.       Viene lesa la sovranità dei cittadini (art. 1 della Costituzione): «I cittadini alla fine sono rimasti senza voce: con un Senato non più eletto dal popolo ma da consiglieri regionali che si eleggono fra loro; con una Camera dove, alterata la rappresentanza, domina una maggioranza artificiale creata distorcendo l’esito del voto» (Lorenza Carlassare).

4.       La riforma Boschi-Renzi, con la modifica del Titolo V e la “clausola di supremazia”, andando contro lo spirito dell’art. 5 della Costituzione, apre la strada ad un neo-centralismo che coarta le autonomie locali e toglie potere decisionale ai territori su questioni nevralgiche: «La clausola di supremazia consente al legislatore statale di espropriare il potere in sé, togliendo in via definitiva voce alle istituzioni di autonomia. Su problemi come le trivelle, l’estrazione del petrolio, le discariche, gli inceneritori, l’alta velocità, il deposito di scorie nucleari o magari il ponte sullo stretto, la differenza è sostanziale. Con la nuova clausola si imbavagliano in via permanente e si normalizzano le comunità locali. Che il senato cosiddetto «dei territori» non sarebbe in grado di difendere, essendo il suo voto superato dal diverso voto della camera proprio per le leggi fondate sulla clausola di supremazia» (Massimo Villone).

CONCLUSIONE

La Costituzione non è un testo “sacro” e immodificabile. La sua revisione, però, dovrà essere il frutto di un Parlamento legittimo, realmente rappresentativo del paese reale, di un ampio accordo di forze politiche eterogenee. Dunque, lo scontro non è fra “chi vuole le riforme” e i conservatori, ma tra chi preferisce quella che rimane una delle migliori Costituzioni del mondo e chi ritiene il cambiamento in sé, anche pasticciato e pericoloso, un bene.


«Col No, il No che conta, vince invece la società civile di questo quarto di secolo di lotte. Che ha come programma l’unica grande riforma necessaria: realizzare la Costituzione» (Flores d’Arcais).

[Apparso su «Messaggio d'oggi», anno LVI, n. 37/38. Grazie a Danila De Lucia].

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